Scuola dell’autotrasporto
NEWS: pubblicato l’Avviso n. 42 dell’Assessorato alla formazione della Regione Siciliana per conseguire le patenti per camion e le attestazioni gratis:
Il 6 giugno 2019, il ministero dei Trasporti ha diffuso un documento che raccoglie tutti chiarimenti sul conseguimento e il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente per l’autotrasporto di merci. Il 9 settembre del 2009 è entrata in vigore la Carta di qualificazione del conducente, documento obbligatorio per tutti gli autisti di camion e dopo tale data il ministero dei Trasporti ha emesso alcune circolari che chiariscono la sua applicazione, soprattutto in tema di conseguimento e rinnovo, tra cui spicca la 7786 del 3 aprile 2014, che chiarisce alcuni punti del decreto ministeriale del 20 settembre 2013 sui corsi di qualificazione iniziale e periodica.
Il 6 giugno è uscita una nuova circolare, la 18559, che sostituisce la 7786 apportandone alcune modifiche e riassume l’intera questione. Il primo dei chiarimenti si riferisce alla possibilità di chiedere il duplicato della patente quando il richiedente non ha rinnovato la Cqc: in questo caso, la Motorizzazione rilascerà una patente senza il codice 95 (quello che attesta il conseguimento della Cqc) e quando il titolare della patente avrà sostenuto l’esame di revisione potrà avere un altro duplicato con il codice.
Un altro punto riguarda la possibilità di beneficiare dei venti punti sulla Cqc (che si aggiungono ai venti sulla patente) anche per gli autisti che hanno una patente conseguita in un altro Stato dell’Unione Europea. Possono farlo solo convertendo la loro patente estera in patente italiana e, se sono in regola con il rinnovo della Cqc, sul nuovo documento sono caricati i venti punti. Un altro punto della circolare spiega le modalità di rilascio del certificato di abilitazione professionale KA o KB ai conducenti che hanno già la Cqc per il trasporto di persone.
Un capitolo della circolare riepiloga e chiarisce quando è obbligatoria la Cqc: “Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione Cqc in corso di validità. Deve pertanto ritenersi che, ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame”.
Il testo elenca le situazioni dove non è obbligatoria la Carta di qualificazione (restando ovviamente obbligatoria la patente superiore): veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Sugli ultimi due punti (che in pratica riguardano il trasporto in conto proprio) la circolare chiarisce che la Cqc è comunque obbligatoria per i dipendenti assunti con la qualifica di autista.
Un altro importante capitolo riguarda la conversione di una Cqc conseguita all’estero. Il testo conferma che si può fare, anche se devono essere completate alcune procedure informatiche che semplificheranno al conversione. La circolare prevede due casi: autista che ha stabilito la residenza in Italia e ha già la patente italiana e Cqc estera valida (se la patente italiana è scaduta, egli deve rinnovarla prima di chiedere la conversione della Cqc); autista che ha la residenza in Italia ma patente estera (conseguita in Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo) e Cqc estera valida, che deve prima convertire la patente e poi la Cqc. Un altro punto importante riguarda la possibilità di svolgere in Italia i corsi di qualificazione per la Cqc da parte di stranieri che hanno residenza in Italia e lavorano per un’azienda di autotrasporto con sede in Italia. Possono farlo senza condizioni chi ha patente conseguita in UE e nello Spazio Economico Europeo, mentre chi proviene fuori da queste aree può farlo solo se ha il documento di soggiorno (o la ricevuta della sua richiesta).
La circolare chiarisce i limiti di età per conseguire la Cqc merci: a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato; a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario ( in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria); a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Chi vuole iscriversi a un corso congiunto per il conseguimento della patente di guida superiore e la Cqc in autoscuola deve avere almeno la patente B e deve avere superato l’esame teorico della patente superiore per chi vuole avere la Cqc (e quindi avere conseguito il relativo foglio rosa). Se vuole conseguire le patenti C1, C1E, C o CE basta avere 18 anni (mentre per quelle D deve avere 21 anni). La circolare chiarisce che i corsi organizzati dalle associazioni dell’autotrasporto valgono solo per conseguire la Cqc e non la patente superiore. Un’ampia porzione successiva della circolare esamina il programma e le modalità di esame per conseguire e rinnovare la Cqc declinato nelle varie situazioni.
La circolare affronta anche il caso della Cqc scaduta da oltre due anni. In questo caso, il candidato deve frequentare il corso di formazione periodica (quello per il rinnovo normale) e deve superare un esame che comprende sia la parte comune si quella specialistica. Tale esame è definito “di ripristino”. Tale esame è uguale a quello di conseguimento. Il testo affronta poi le procedure per la revisione della Cqc e per il recupero dei punti persi.
Un altro importante capitolo riguarda la conversione di una Cqc conseguita all’estero. Il testo conferma che si può fare, anche se devono essere completate alcune procedure informatiche che semplificheranno al conversione. La circolare prevede due casi: autista che ha stabilito la residenza in Italia e ha già la patente italiana e Cqc estera valida (se la patente italiana è scaduta, egli deve rinnovarla prima di chiedere la conversione della Cqc); autista che ha la residenza in Italia ma patente estera (conseguita in Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo) e Cqc estera valida, che deve prima convertire la patente e poi la Cqc. Un altro punto importante riguarda la possibilità di svolgere in Italia i corsi di qualificazione per la Cqc da parte di stranieri che hanno residenza in Italia e lavorano per un’azienda di autotrasporto con sede in Italia. Possono farlo senza condizioni chi ha patente conseguita in UE e nello Spazio Economico Europeo, mentre chi proviene fuori da queste aree può farlo solo se ha il documento di soggiorno (o la ricevuta della sua richiesta).
La circolare chiarisce i limiti di età per conseguire la Cqc merci: a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato; a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario ( in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria); a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Chi vuole iscriversi a un corso congiunto per il conseguimento della patente di guida superiore e la Cqc in autoscuola deve avere almeno la patente B e deve avere superato l’esame teorico della patente superiore per chi vuole avere la Cqc (e quindi avere conseguito il relativo foglio rosa). Se vuole conseguire le patenti C1, C1E, C o CE basta avere 18 anni (mentre per quelle D deve avere 21 anni). La circolare chiarisce che i corsi organizzati dalle associazioni dell’autotrasporto valgono solo per conseguire la Cqc e non la patente superiore. Un’ampia porzione successiva della circolare esamina il programma e le modalità di esame per conseguire e rinnovare la Cqc declinato nelle varie situazioni.
La circolare affronta anche il caso della Cqc scaduta da oltre due anni. In questo caso, il candidato deve frequentare il corso di formazione periodica (quello per il rinnovo normale) e deve superare un esame che comprende sia la parte comune si quella specialistica. Tale esame è definito “di ripristino”. Tale esame è uguale a quello di conseguimento. Il testo affronta poi le procedure per la revisione della Cqc e per il recupero dei punti persi.