Regolamento statuto

REPUBBLICA ITALIANA | REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Istituzione della Consulta Regionale per l’ Autotrasporto e la Logistica”

Art. 1

(Finalità della Consulta)

E’ istituita la “Consulta Regionale per l’ autotrasporto e la Logistica” (CO.RE.A.L.), quale organo preposto alla risoluzione delle criticità esistenti nel settore del trasporto merci della Regione Siciliana e all’ individuazione degli interventi necessari per la riqualificazione ed il potenziamento del settore.

Art. 2

(Denominazione)

La Consulta regionale per l’ Autotrasporto e la logistica opera alle dirette dipendenze dell’ Assessore al Turismo alla Comunicazioni ed ai Trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

Art. 3

(Attribuzioni)

La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, e di consulenza, ed esprime pareri consultivi sulle politiche di intervento e sulle strategie del Governo regionale nel settore dell’autotrasporto e della logistica.

Tale attività è estesa anche ai controlli tecnici ed amministrativi sull’esercizio dell’attività di autotrasporto mediante l’ impiego di appositi sistemi info-telematici.

A tale fine, la Consulta:

a) contribuisce all’aggiornamento ed al monitoraggio dell’attuazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità inerente al Trasporto delle merci e della Logistica;

b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l’applicazione delle disposizioni in materia di autotrasporto e sulle problematiche relative al traghettamento dei mezzi pesanti dello Stretto di Messina;

c) promuove iniziative per lo sviluppo dell’ intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

d) formula indirizzi in materia di sicurezza sulla circolazione stradale e provvede all’elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull’attività di autotrasporto;

e) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese siciliane di autotrasporto e logistica in ambito nazionale e internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto conto terzi;

f) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto e logistica, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

g) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull’adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti l’ autotrasporto e la logistica di supporto.

Art. 4

(Composizione)

  1. La Consulta e’ composta dai seguenti membri effettivi:

I) l’ Assessore per il Turismo le Comunicazioni ed i Trasporti o un suo delegato nella qualità di Presidente;

II) il Vicepresidente, designato tra i componenti delle associazioni di categoria facenti parte della Consulta Regionale per l’ Autotrasporto e per la Logistica;

III) un rappresentante con qualifica dirigenziale del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni con funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica;

IV) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:

a) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

b) potere di rappresentanza qualificata della categoria degli autotrasportatori regionali, risultante in modo esplicito dallo statuto non aventi interessi contrapposti;

c) anzianità di costituzione di almeno cinque anni avvenuta con atto notarile o rilevabile dalla data di registrazione di atto pubblico preso l’ Ufficio del Registro, durante i quali siano state evidenziate, in maniera continuativa, attività svolte nell’interesse professionale della categoria;

d) non meno di cinquanta imprese associate regolarmente riconosciute dall’ Albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi, per un totale di cinquanta veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di 25 veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

e) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno tre

province siciliane con collegamenti alle strutture di rappesentanza a livello provinciale regionale e nazionale.

2. Per ogni membro effettivo e’ nominato un supplente.

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonche’ esperti di specifici settori connessi con l’attività della Consulta stessa, per l’esame e l’approfondimento di particolari problematiche.

Art. 5

(Organi ed attribuzioni)

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente

c) l’Assemblea generale, composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da tutti i componenti;

d) il Comitato Tecnico-Scientifico composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro membri, di cui uno in rappresentanza dell’ Amministrazione, e tre in rappresentanza delle associazioni di categoria.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l’esterno.

3. il Vicepresidente rimane in carica due anni (salvo dimissioni anticipate), al termine dei quali si procede a nuova elezione fra i rappresentanti di categoria, al fine di garantire la vicepresidenza a tutte le associazioni di categoria facenti parte della Consulta;

4. I componenti degli organi della Consulta di cui alle lettere c) e d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;

5. I componenti degli organi della Consulta possono essere

sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

6. I rappresentanti e le relative associazioni di categoria facenti parte dell’ Assemblea generale, risultano decaduti dopo tre assenze continuative dalle riunioni di Consulta;

7. L’Assemblea generale e’ l’organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l’anno.

8. il Comitato tecnico-scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano attuativo del trasporto merci e della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.

9. Il Presidente della Consulta, può istituire apposite commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell’Assemblea.

Art. 6

(Organizzazione e funzionamento)

1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate in piena autonomia, e si avvale di dipendenti della Pubblica Amministrazione, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;

b) attuazione del Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti relativo al trasporto delle merci e della logistica;

c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;

d) realizzazione di iniziative a favore dell’ intermodalità;

e) qualità, sicurezza e protezione civile;

f) comunicazione e pubblicità.

2. La dotazione del personale interno e delle attrezzature strumentali, sono determinate con decreto dell’ Assessore al Turismo, alle Comunicazioni ed ai Trasporti sentito il Dirigente generale del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni che propone le connesse disposizioni organizzative.

Art. 7

(Disposizioni contabili)

1. Alle spese connesse per l’attività ed il funzionamento della Consulta si provvede nei limiti indicati all’ art.6 comma 2;

2. Alle spese per i componenti della Consulta non organici alla struttura regionale, provvedono autonomamente i soggetti designatari determinandone modalità ed importi.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il D.A. n.94/gab del 2/10/2003, il D.A. n.68/gab del 23/05/2006, ed il D.A. n. 63/gab del 29/05/2007.

2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina della presente legge.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. L’ attuazione della presente legge non potrà comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Siciliana.