Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
CAMERA DEI DEPUTATI
Audizione Parlamentare 16 giugno 2020
Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (C. 2500 Governo) Su indicazione degli imprenditori dirigenti Maurizio LongoSegretario Generale Trasportounito
Sugli incentivi, atteso che sono stati assegnati 20 milioni di euro a valere sugli sconti dei pedaggi autostradali (che si aggiungono alle risorse economiche già stanziate per la medesima misura), pur senza un preventivo (e opportuno) confronto con le associazioni, sono stati destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2020, di cui 30 milioni di euro per il programma Marebonus e 20 milioni di euro per il programma Ferrobonus.
In considerazione del fatto che molte imprese di autotrasporto beneficiano, o vorrebbero beneficiare, di tali incentivi per l’uso delle infrastrutture alternative alla strada, corre l’obbligo di specificare alcune possibili condizioni di accesso.
Ferrobonus
Il drastico calo del traffico merci per ferrovia non consentirà agli operatori di raggiungere o superare i livelli di traffico rilevati nei periodi precedenti pertanto, anche per quanto attiene l’art. 1 comma 111 della legge 27.12.2019 n. 160, la riapertura delle richieste di adesione per le annualità 2020 e 2021 porrebbe in una posizione di indebito vantaggio quelle aziende che non hanno sviluppato traffico nel periodo 2012-2014 rispetto ad altri soggetti che, in quel periodo, già trasportavano merci per ferrovia e, di conseguenza, a norma dell’art. 6.1 lettera a) e b), dovrebbero eguagliare i volumi di traffico conseguiti in quegli anni. Per evitare lo svantaggio che si genererebbe si propone l’emendamento che segue:
Art. 197, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
“3. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto attiene le annualità 2018 e 2019 non si applica l’art. 6.1 lettera c) del Decreto Ministeriale 14 luglio 2917 n. 125, mentre per le annualità 2020 e 2021 non si applica l’art 6.1 lettera a) e b) del medesimo Decreto.”
Marebonus
La misura del Marebonus ed in particolare le modalità di erogazione di tale contributo non solo non hanno prodotto alcun tipo di risultato sull’uso delle infrastrutture del mare ma hanno anche determinato situazioni di disagio che sono state oggetto di vertenza fra le associazioni siciliane dell’autotrasporto e gli armatori, soprattutto quando, in presenza dell’incentivo, sono stati aumentati i noli marittimi del 20-25% per l’entrata in vigore delle nuove norme della Convenzione internazionale (Marpol), riguardante la riduzione del tenore di zolfo nei combustibili liquidi utilizzati dalle navi. La vertenza trovava origine dal fatto che i contributi del Marebonus, (118 milioni di euro), erano erogati direttamente agli armatori e che avrebbero dovuto provvedere a retrocedere all’autotrasporto il 70% di quanto percepito, mentre con il restante 30%, le compagnie di navigazione avrebbero dovuto eseguire investimenti, ivi compresi quelli necessari per l’impatto ambientale, impegnandosi a non incrementare immotivatamente i prezzi di listino praticati durante il periodo di incentivazione.
n un confronto fra le parti, presso il Ministero, alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, si stabilì che per quanto riguardava la Sardegna le associazioni avrebbero preso parte alla elaborazione del nuovo piano di convenzione in scadenza nei prossimi mesi mentre (consultazione avviata in questi giorni), per quanto riguardava l’incentivo del Marebonus l’impegno prevedeva lo stanziamento di ulteriori 12 milioni di euro che gli armatori avrebbero dovuto ribaltare, al 100%, ai clienti autotrasportatori. Tutto ciò non è avvenuto e, pertanto, allo scopo di favorire concretamente l’utilizzo delle autostrade del mare e, contemporaneamente, superare l’ostacolo delle stretto di Messina, divenuto ormai insopportabile nei tempi di attesa resi ancor più ingestibili dalla necessità di effettuare interventi infrastrutturali rilevanti, ed in attesa che dal prossimo anno si possano interamente modificare le procedure di erogazione di tale incentivo, si propone il seguente emendamento:
Art. 197, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
“4. Gli incentivi riferiti al Marebonus, di cui all’art. 1, commi 647, 648 e 649, della Legge 208/2015 ed al regolamento di attuazione di cui al decreto n. 176 del 13 settembre 2017, devono essere ribaltati in favore delle imprese di autotrasporto italiane e comunitarie che usufruiscono dei servizi marittimi, nella misura del 95% dell’importo erogato alla compagnia di navigazione”.