Cambiamenti alle norme sull’uso e il conseguimento della Cqc

Dopo gli annunci delle scorse settimane, le modifiche alla disciplina della Carta di qualificazione del conducente sono entrate in vigore in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 146 del 10 giugno 2020 del Decreto Legislativo 50 del 10 giugno 2020. Questo Decreto recepisce in Italia la Direttiva comunitaria UE 2018/645, che apporta alcuni cambiamenti alle norme sull’uso e il conseguimento della Cqc. La novità principale è l’obbligo di conseguire la Cqc per tutti coloro che svolgono trasporti su strada con veicoli che richiedono una patente superiore (ossia C, CE, D o DE), mentre finora tale obbligo vigeva solamente per colori che erano indicati come “conducenti professionali”.

In realtà, il Decreto ammette diverse eccezioni, ossia casi in cui la guida di veicoli con la patente superiore è permessa senza la Carta di qualificazione del conducente. L’insieme delle deroghe offre ancora maglie abbastanza larghe sull’obbligo della Cqc fuori dall’attività di autotrasporto in conto terzi. Tali deroghe riguardano i seguenti veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle forze di Polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.

Inoltre il Decreto prevede l’esclusione dall’obbligo della Cqc anche per alcune circostanze, che sono:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

Il testo del decreto definisce “trasporto occasionale” il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. La “non incidenza sulla sicurezza stradale” è definita come “trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale”.

Infine, il Decreto stabilisce che la qualificazione non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività d’impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 50 DEL 10 GIUGNO 2020 SULLA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE

Fonte: trasportoeuropa.it