CREDITO PER LE IMPRESE
D.L. 8 aprile 2020, n.23, su GU n.94 dell’8.4.2020.
Garanzia dello Stato su prestiti (articolo 1) – Sono stati stanziati 200 miliardi di euro, di cui 30 da destinare ad interventi per PMI, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese. In particolare è stato previsto che tramite SACE Spa lo Stato offra la garanzia sui nuovi prestiti che vengono chiesti alle banche a seguito dell’emergenza Coronavirus. La garanzia è rilasciata entro la fine del 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con possibilità per le imprese di un preammortamento fino a 24 mesi; le imprese non devono avere esposizioni deteriorate al 31 dicembre 2019. Essa è a prima richiesta e copre fino al 90 per cento dell’importo finanziato, col limite di importo corrispondente al maggiore tra i seguenti parametri: 25 per cento del fatturato, ovvero doppio del costo del personale, entrambi con riferimento al 2019. Le commissioni annuali sono pari a 0,5% per il primo anno, 1% per il secondo e terzo anno e 2% per gli anni successivi fino al sesto; per le PMI i tassi sono dimezzati. Ci sono peraltro condizioni da rispettare per usufruire della garanzia statale, tra cui il divieto di distribuzione dei dividendi nei successivi 12 mesi dall’erogazione del finanziamento, l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (questa condizione è particolarmente limitativa), la destinazione delle somme alle spese di funzionamento di stabilimenti localizzati in Italia. La procedura di richiesta della garanzia statale avviene direttamente tramite la banca che concede il finanziamento. Si rileva che l’efficacia dell’intera misura resta peraltro subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.
Misure per garantire la continuità d’impresa (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10) – Sono state previste disposizioni per evitare il rischio di fallimento delle imprese; in particolare per le perdite di capitale sociale dovute alla crisi del Covid 19 e verificatisi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 non si applicano le norme del codice civile che impongono l’immediata messa in liquidazione; parimenti è stato previsto che i bilanci possano essere redatti con la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività; sono stati sospesi gli effetti dei meccanismi di disincentivazione dei finanziamenti da parte dei soci previsti dagli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile; inoltre è stata rinviata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo Codice sulle crisi di impresa di cui al D.Lgvo n.14/2019; sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021; sono stati sospesi i ricorsi e le richieste di dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza; sono stati altresì sospesi i termini di scadenza di alcuni titoli di credito.
Sospensione dei versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e dei contributi previdenziali, assistenziali e Inail (Articolo 18 c.8) – Le imprese della catena logistica continuano a beneficiare della sospensione fino al 30 aprile prevista dal DL n.18/2020 (articolo 61 comma 2 che rinvia all’articolo 8 del DL n.9/2020); per il mese di maggio invece la sospensione spetta in base alla effettiva riduzione di fatturato; si rammenta che le somme sospese vanno versate in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio (o unica soluzione).
Sospensione dei versamenti Iva (articolo 18 c.1-4) – La sospensione dei versamenti Iva nei mesi di aprile e maggio spetta alle imprese che mostrino una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019; per le imprese con ricavi annui inferiori a 50 milioni di euro è sufficiente una diminuzione di fatturato del 33 per cento. Per le imprese dei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica a fronte di una riduzione di fatturato del 33 per cento indipendentemente dalla dimensione aziendale. Gli importi sospesi vanno versati
in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno (o unica soluzione).
Sospensione ritenute d’acconto su lavoro autonomo (articolo 19) – E’ stata confermata la disposizione già prevista nel DL Cura Italia in base alla quale i lavoratori autonomi con redditi fino a 400 mila euro annui possono chiedere la sospensione delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta per i compensi ricevuti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.
Acconti previsionali delle imposte sui redditi (articolo 20) – Gli acconti delle imposte sui redditi da effettuare nel mese di giugno possono essere calcolati in misura non inferiore all’80 per cento dei redditi di quest’anno.
Rimessione in termini per i versamenti (articolo 21) – I versamenti nei confronti delle PA scaduti a marzo si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta (articolo 22) – E’ stato prorogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta.
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (articolo 26) – Sono state previste semplificazioni nel versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ma solo per importi inferiori a 250 euro trimestrali.
Credito d’imposta per acquisto DPI (articolo 30) – Al fine di incentivare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta per le spese di sanificazione introdotto col Decreto Cura Italia è esteso per le spese di acquisto dei DPI, sempre col limite del 50 per cento delle spese sostenute e col massimo di 20 mila euro.
Rinvio termini processuali (articolo 36) – Il rinvio d’ufficio dei termini processuali già previsto col DL Cura Italia è prorogato all’11 maggio 2020.
Rinvio termini procedimenti amministrativi (articolo 37) – I termini per la giustizia amministrativa rinviati ai sensi del DL Cura Italia sono prorogati ulteriormente al 15 maggio 2020.